Il Tar del Lazio ha respinto il
ricorso proposto da acluni docenti universitari contro le
modalità di attuazione del semestre aperto che, secondo i
ricorrenti, avrebbero leso l’autonomia universitaria e la
libertà di insegnamento. La sentenza ha affermato che il nuovo
sistema di accesso realizza un equilibrio ragionevole tra le
esigenze di uniformità della selezione nazionale e le
prerogative costituzionalmente garantite ad atenei e docenti. Si
legge infatti nella sentenza che “la riforma non realizza una
sostituzione dell’autonomia universitaria con un modello
centralizzato di formazione, ma individua un limitato segmento
formativo comune – il semestre filtro, pari a 18 Cfu su 360 –
funzionale alla selezione nazionale e presidiato da garanzie di
uniformità. Per la restante e preponderante parte del percorso
di studi, le prerogative costituzionalmente garantite delle
Università e dei docenti – l’autonomia didattica, scientifica e
organizzativa degli atenei, la libertà di insegnamento nei suoi
plurimi contenuti – permangono integre e pienamente
esercitabili”.
Il Tar costruisce tutto il ragionamento attorno a una tesi
centrale: il “semestre filtro” non è un normale semestre
universitario, ma è contemporaneamente attività didattica e
procedura selettiva nazionale. Da questo principio discende il
rigetto di tutte le censure.
In particolare, secondo i docenti che hanno fatto ricorso, il
modo in cui è stato disciplinato il semestre filtro avrebbe leso
l’autonomia universitaria; per il Tar la scelta delle tre
discipline non deriva autonomamente dal decreto ministeriale, ma
costituisce attuazione di una precisa scelta compiuta dal
legislatore attraverso il decreto legislativo. Questa
impostazione è inoltre strettamente collegata alla funzione
selettiva nazionale del semestre filtro, che richiede che tutti
gli studenti siano valutati su contenuti formativi comuni e
secondo criteri comparabili.
La seconda obiezione dei docenti riguarda la presunta
violazione della libertà di insegnamento. Per quanto riguarda i
syllabus, il Tribunale osserva che essi non determinano una
sostituzione dell’amministrazione centrale al docente, ma
rappresentano soltanto lo strumento necessario per individuare
il patrimonio minimo comune di conoscenze richiesto agli
studenti ai fini della comparazione nazionale. Quanto alla
centralizzazione delle prove, il Tar richiama il principio che
attraversa tutta la sentenza: il semestre filtro è
contemporaneamente attività universitaria e procedura selettiva
nazionale. Proprio questa duplice natura giustifica la
previsione di modalità di verifica uniformi su tutto il
territorio nazionale. Il terzo motivo di ricorso dei docenti
riguarda la sostenibilità organizzativa del semestre filtro, ma
il Tar la ritiene infondata nel merito ed evidenzia che il
legislatore ha già previsto specifiche misure per gestire
l’aumento degli iscritti. La quarta contestazione riguarda il
presunto mancato coinvolgimento dei docenti nel procedimento di
adozione del decreto. Anche questa censura è stata respinta come
è stata respinta la richiesta dei professori al Tar di sollevare
una questione di legittimità costituzionale.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA









