L’impatto sui contiSi tratta di «attività e settore che nulla hanno a che vedere con la partecipazione della Russia alla Biennale Arte» ha sottolineato la Fondazione che ha assicurato come il provvedimento «non ha alcun impatto significativo né sul budget, né sul bilancio, né sulle attività programmate e in corso della Biennale di Venezia, che rimangono confermate».Il fondo rischio incrementatoIn vista di una decisione che appariva scontata la Biennale «in via prudenziale» aveva incrementato il proprio fondo rischi di 302mila euro per far fronte, si legge nell’ultimo bilancio (anno 2025), a «un potenziale rischio di sospensione o interruzione dell’erogazione di rate di contributi europei» alla luce «di quanto ricevuto dalla Commissione europea a seguito dell’annuncio della partecipazione della Federazione Russa» alla Biennale Arte.Ma l’accantonamento contabile, che copre appena il 15% del finanziamento revocato dal’European education and culture executive agency (Eacea) della Commissione europea, servirà anche a “proteggere” la fondazione dagli effetti sul bilancio societario di un procedimento presso il Tar Veneto «concernente l’affidamento della gara per i servizi di controllo varchi e gestione dei flussi in occasione culturale della 82esima e 83.Mostra Internazionale d’arte cinematografica».I contenziosi vintiIn compenso nell’ultimo bilancio approvato si dice anche dal fondo rischi futuri sono stati tolti 510mila euro «riferita alla somma quantificata e iscritta nel 2024 relativamente al rischio per contenziosi emersi in relazione a due procedure di gara rispettivamente per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale Arte e per il servizio di sorveglianza delle manifestazioni Arte, Architettura e Cinema e delle sedi per il trie nnio 2024-2026». In entrambi la Fondazione ha avuto la meglio.C’è poi un secondo contenzioso atipico, quello sollevato «da una spettatrice della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica che richiede danni per non aver potuto solcare il tappeto rosso della Mostra. Va evidenziato – si legge nel documento contabile – che successivamente alla chiusura dell’esercizio è pervenuta in data 13.04.2026 la sentenza di primo grado con cui viene disposto il totale rigetto delle domande attoree e, addirittura, il riconoscimento non solo della colpa grave ma anche del dolo, nell’attivazione dell’azione giudiziale, della controparte. Pertanto, la controparte è stata condannata alla rifusione delle spese legali, nonché, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c.».






