Nella battaglia tra Fabrizio Corona e il giornalista Alfonso Signorini, il tribunale di Milano accoglie “parzialmente” il reclamo presentato dall’ex agente fotografico contro il provvedimento d’urgenza e cautelare con cui lo scorso gennaio gli era stato imposto di non diffondere ulteriori contenuti “di carattere diffamatorio” contro il conduttore, di rimuovere quelli già messi su web e social e di consegnare il materiale, compresi documenti, chat, immagini e video usati per le puntate del suo format ‘Falsissimo’.
Il collegio composto da Andrea Borrelli, Anna Bellesi e Serena Nicotra, oltre a revocare quello che è stato definito un “sequestro atipico (non giudiziario, non conservativo)”, ha definito meglio i contorni delle espressioni e delle affermazioni lesive della reputazione e della sfera privata dell’ex direttore del settimanale Chi. E quindi circoscrive come diffamanti qualche epiteto o insulto nei confronti di Signorini e le accuse, a lui rivolte e “senza una diligente verifica”, di presunti “ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo”.
Poi c’è una pubblicazione di una sua foto “nudo e di spalle” avvenuta senza il consenso che rappresenta una violazione del diritto alla privacy in quanto “non ricorre alcuna rilevanza sociale, alcun interesse pubblico alla visione di detta immagine di Signorini, che lo ritrae in un momento assolutamente privato e intimo”.
Quanto alla future ‘puntate’, annunciate da Corona tramite il suo legale Ivano Chiesa, si evince dal provvedimento, il divieto riguarda i contenuti offensivi e lesivi del diritto alla riservatezza, meglio precisati dai giudici. Secondo i quali “non può essergli negato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 della Costituzione e di rango pari al diritto all’onore e alla reputazione, sul quale addirittura può prevalere, ove detta manifestazione avvenga con modalità rispettose della verità, della pertinenza all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e della continenza verbale”.
Quindi, l’inibitoria di futura espressione del pensiero di Corona può concernere solo la diffusione di documenti audio-video con carattere diffamatorio o comunque illecito”.
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