“L’escursionista o il fungaiolo
potranno invocare il giustificato motivo o chiedere
l’archiviazione perché portare un coltello in montagna è fatto
penalmente insignificante — e spesso l’esito sarà proprio
quello. Ma nel frattempo: denuncia, iscrizione nel registro
degli indagati, spese legali, tempo perso, frustrazione,
sfiducia nella giustizia”. Lo afferma l’avvocato Nicola
Canestrini in merito al Decreto sicurezza che prevede il divieto
di un certo tipo di coltelli pieghevoli, molto usati da chi va
in montagna.
Secondo il legale, “il quadro normativo è frammentato, ma
l’articolo 4 della legge 110/1975 punisce il porto senza
giustificato motivo di strumenti atti a offendere. Finora il
coltello da escursionismo o da fungaiolo — strumento d’uso
comune, spesso indispensabile — portato con sé durante le
attività outdoor rientrava pacificamente nel giustificato
motivo”.
Canestrini sostiene che “il Decreto sicurezza cambia le
carte: tipizza espressamente i coltelli pieghevoli con lama
superiore a 5 cm, a punta acuta, con meccanismo di blocco,
prevedendo la reclusione fino a tre anni”. “È la solita logica
del populismo penale: si legifera per titoli di giornale, non
per risolvere problemi. Quarantotto nuovi reati in due anni, 417
anni di carcere in più nell’ordinamento — e un fungaiolo rischia
di dover spiegare a un pm perché aveva nello zaino uno strumento
che esiste da sempre. Il presidente del Cai Alto Adige Carlo
Alberto Zanella ha ragione: basterebbe ascoltare gli esperti.
Vedremo se prevarrà la razionalità normativa o, ancora una
volta, la furia incriminatrice”, conclude l’avvocato.
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